TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 51.
(Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento).

Art. 51.
(Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento).

      1. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 23, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonché quelle in materia di personale e organizzazione previste dalla presente legge. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai princìpi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge.

      Identico.